DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Con il c.d. “Decreto rilancio”, il Governo e? intervenuto attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, per il sostegno al lavoro e all’economia, nonché per le politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Analizzando le nuove previsioni per la sicurezza sul lavoro, si evince che l’articolo 83 affianca all’ordinaria sorveglianza sanitaria dei dipendenti, prevista dall’Articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), una sorveglianza sanitaria “eccezionale”.
La nuova previsione anti contagio introduce come obbligatoria la previsione che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Difatti il comma 1 dell’art. 83, rubricato come “Sorveglianza sanitaria”, stabilisce che: “…per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”. In detto comma il legislatore ha voluto assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori sia in ragione dell’età anagrafica che della condizione di rischio derivante da immunodepressione congenita o acquisita (anche da patologia COVID-19), esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita e co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Pertanto, impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.
Ma chi sono questi lavoratori “fragili”?
La definizione di “lavoratore fragile” discende da quanto indicato nel protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso e inserito nel DPCM del successivo 26 aprile e si ricollega al disposto del precedente DPCM dell’8/03/2020, che raccomandava “a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale”. (art. 3 co 1 lett. b) È evidente che la “fragilità” così individuata sia legata alla condizione individuale di maggiore facilità di essere contagiati dal nuovo coronavirus e, conseguentemente, risentire di una più elevata incidenza di complicanze gravi all’insorgenza della malattia conclamata. In realtà tale indicazione, sebbene data per scontata, non è stata mai esplicitata dal governo. Sul punto la circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 ha solamente spiegato che: “in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò … il medico competente … terrà conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza …”
Una indicazione più attenta viene data dall’INAIL nel Documento tecnico secondo cui, sulla base dei dati epidemiologici, nella categoria dei soggetti “fragili” rientrano le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di co-morbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. Pertanto, in base a tale Documento tecnico dell’INAIL dovrebbe essere introdotta la sorveglianza sanitaria speciale anche sui lavoratori con età superiore a 55 anni. Di conseguenza, anche ai docenti ultra 55enni, impegnati negli esami di Stato del secondo ciclo, viene data la possibilità di utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) ossia la possibilità di partecipazione in videoconferenza.
D’altra parte il Documento tecnico redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, specifica “misure specifiche per i lavoratori” secondo cui “In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL”.
Sul punto il Ministero dell’Istruzione ha attenzionato l’argomento con le note del 28 maggio e 29 maggio 2020. Nello specifico la nota del 28 maggio 2020 sostiene che “Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c)”. Tali lavoratori – come indicato nella nota del 28 maggio, “debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c), cioè “nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”. Mentre con la nota del 29 maggio 2020 il dicastero ha voluto rimarcare l’argomento richiamando “l’art. 26, comma 1, lettera c) dell’OM 16 maggio 2020, n. 10 sull’Esame di Stato del secondo ciclo, in merito alla necessita? di disporre la partecipazione all’Esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio”.
È evidente, quindi, che in questa fase di emergenza sanitaria la tutela dei c.d. lavoratori “fragili” dovrà essere applicata anche ai docenti ultra 55enni, impegnati negli esami di Stato del secondo ciclo, riconoscendo loro la possibilità di utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) ossia la possibilità di partecipazione in videoconferenza.