DI FRANCESCO RUTIGLIANO
In questo momento storico, in cui fa da padrone il Covid-19, anche il sistema scolastico si trova ad affrontare l’emergenza sanitaria. La scuola sta reagendo con grande forza. Sin dal primo giorno di questa crisi il Ministero dell’Istruzione si è attivato per sostenere la didattica a distanza venendo incontro a studenti e famiglie, con lo scopo di guidare la Scuola nella prosecuzione di questo anno scolastico e guardando al prossimo. Il personale scolastico si è rimboccato le maniche e sta affrontando con dignità e nel miglior modo possibile una sfida totalmente inedita. Ma il vero problema che si pone è come concludere l’anno scolastico in corso.
Recentemente il Governo, con il decreto legge n.22/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8/4/2020, ha voluto disciplinare le “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
Il decreto, in primis, pone l’interesse all’inizio del prossimo anno scolastico in cui verrà dedicata attenzione ad aspetti della didattica non svolti in questi mesi conclusivi dell’anno scolastico in corso. Difatti, il decreto prevede che il Ministero è autorizzato ad emanare ordinanze che “definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.
Un’altra novità è data dal fatto che non troveremo più la parola “debiti” scolastici ma si parlerà invece di “recupero degli apprendimenti” senza alcun riferimento a situazioni individuali. Nello specifico il decreto prevede che “l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti terrà conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali”.
Mentre, riguardo alla conclusione dell’anno scolastico in corso, il decreto legge prevede due possibili ipotesi.
La prima possibilità ipotizza il caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza. In tale ipotesi, il Ministro dell’Istruzione, con una o più Ordinanze, provvederà a disciplinare i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, e salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni. Nel contempo verranno rese note le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Inoltre, riguardo alle prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, si potrà prevedere anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell’istruzione che ne assicurino uniformità.
La seconda ipotesi, ossia quella in cui “l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza” il Ministero dell’Istruzione, oltre alle misure che abbiamo visto sopra, in quanto compatibili, adotterà due diverse indicazioni a seconda del diverso ciclo di istruzione. Riguardo l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione emanande Ordinanze disciplineranno “le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, nonché la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni”. Mentre, riguardo all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il Ministero potrà adottare “l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, nonché la revisione … dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell’eccellenza”.
OSSERVAZIONI IN DIRITTO
Ma in tutto questo siamo sicuri che il decreto, nella parte in cui disciplina l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sia rispettoso del principio costituzionale sancito nell’articolo 33 che prevede: “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. È evidente che per il passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado, cioè dalle scuole medie alle superiori, l’esame di Stato è dovuto in ogni circostanza, pena la non validità del titolo di studio conseguito e l’impossibilità di accedere ai percorsi formativi e scolastici successivi. È del tutto plausibile che per ripristinare il rispetto della Costituzione sarà probabilmente necessario prevedere, come per l’esame di maturità, ad esempio il colloquio o altre soluzioni che mantengano la natura dell’esame, come peraltro avvenuto in passato in situazioni eccezionali. Come del resto, è auspicabile che venga anche perfezionata, in sede di conversione, la norma che prevede l’obbligo per i docenti di svolgere la didattica a distanza. Trattandosi di materia contrattuale, sarebbe opportuno prevedere che tale obbligo di prestazione venga accompagnato da apposita sequenza contrattuale che preveda come attuare la Didattica a Distanza (DAD).