Immagine

WEB PROJECT MANAGER
Alessandro Intini

lunedì, 16 Giugno, 2025
No Result
View All Result
Immagine

DIRETTORE DA BITONTO
Mario Sicolo

DaBitonto.com
  • Home
  • Cronaca
  • Politica
  • Cultura e Spettacolo
  • Sport
  • Aziende
  • Rubriche
DaBitonto.com
  • Home
  • Cronaca
  • Politica
  • Cultura e Spettacolo
  • Sport
  • Aziende
  • Rubriche
No Result
View All Result
DaBitonto.com
No Result
View All Result

Home » Mantieni che ti mantengo

Mantieni che ti mantengo

Assegno di mantenimento e assegno divorzile: dettagli e differenze che fanno lo stile di vita tra ex

La Redazione by La Redazione
8 Giugno 2025
in Se mi lasci non vale
Mantieni che ti mantengo
Condividi con FacebookCondividi con WhatsappCondividi via Email

Differenza spesso ignorata da chi deve affrontare la crisi coniugale in giudizio, è quella tra assegno di mantenimento al coniuge e assegno divorzile. Capita che ci venga richiesto dal coniuge più debole di ottenere l’assegno di mantenimento anche nel giudizio di divorzio, laddove il definitivo venir meno del vincolo coniugale comporta la cessazione degli obblighi di solidarietà e di assicurare il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, da parte dell’ex coniuge.

Quali sono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile?

Il primo spetta al coniuge a cui non è addebitata la separazione e che è privo di redditi tali da assicurargli il medesimo tenore di vita coniugale.

Il secondo, invece, spetta all’ex coniuge solo se sussiste una disparità economico-patrimoniale, causata dal sacrificio delle aspettative professionali del richiedente l’assegno, per favorire l’ascesa dell’altro.

A riguardo, le Sezioni Unite del 2018, scardinando una giurisprudenza di oltre quarant’anni, ha “reinventato” la norma dettata dall’art.5 della Legge di Divorzio, stabilendo che l’assegno divorzile deve rispondere a criteri equo ordinati di natura assistenziale e perequativa.

In parole povere, il coniuge che è titolare di un assegno di mantenimento riconosciuto dal Giudice della separazione, dovrà, nel giudizio di divorzio, dimostrare altri presupposti, che non hanno più a che fare con il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Spetterà l’assegno divorzile solo al coniuge che ha visto deteriorarsi la propria posizione economica in conseguenza del divorzio, in quanto non ha potuto raggiungere gli stessi traguardi del coniuge e non è in grado di appianare, per motivi legati all’età, alla salute e alla capacità lavorativa, la disparità con i propri mezzi, avendo dovuto occuparsi della famiglia in via esclusiva, ossia anche per la parte spettante all’altro coniuge.

Diventa rilevante, inoltre, la presenza o meno di figli, il cui accudimento ha assorbito il coniuge debole, nonché la durata del matrimonio che dà la misura dell’apporto fornito nel tempo dal coniuge richiedente. Si comprende agevolmente che l’assegno divorzile ha il preciso scopo di evitare rendite parassitarie, essendo volto a perequare quelle situazioni in cui l’inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente derivi da una scelta condivisa dei coniugi durante la loro convivenza matrimoniale, finalizzata alla ripartizione dei ruoli all’interno della famiglia.

In ogni caso, l’assegno divorzile, contrariamente a quello di mantenimento, non sarà commisurato al pregresso tenore di vita.

Ma non sarebbe il caso di rendere legittimi gli accordi prematrimoniali? Del resto, se la scelta operata dai coniugi in costanza di matrimonio determina il futuro assetto economico in sede di divorzio, perché mai attendere la fase patologica della relazione per dirimere conflitti, che sarebbe semplice evitare a monte, con pattuizioni sottoscritte nella fase fisiologica della relazione stessa?

Ai posteri l’ardua sentenza!

(Rubrica a cura degli Avvocati Maria Federica Verna e Maria Anna Pia Castellaneta – foto www.freepik.com )
Articolo Precedente

NUOTO – Special Olympics. Oro e argento per Paolo Marrone, giovane studente dell’Ite “V. Giordano”

Prossimo Articolo

Oggi e domani seggi aperti per la votazione di 5 referendum popolari abrogativi

Related Posts

Fa’ le valigie e vattene!
Se mi lasci non vale

Fa’ le valigie e vattene!

11 Maggio 2025
Era meglio quando era peggio!
Se mi lasci non vale

Era meglio quando era peggio!

27 Aprile 2025
affidamento
Se mi lasci non vale

Affidamento esclusivo … Questo sconosciuto!

6 Aprile 2025
Con-diviso
Se mi lasci non vale

Con-diviso

23 Marzo 2025
Se mi lasci non vale
Se mi lasci non vale

Se mi lasci non vale

9 Marzo 2025
Prossimo Articolo
Oggi e domani seggi aperti per la votazione di 5 referendum popolari abrogativi

Oggi e domani seggi aperti per la votazione di 5 referendum popolari abrogativi

Notizie dall'Area Metropolitana

Elodie
Comunicato Stampa

Passa anche da Bari il tour di Elodie

by Lucia Maggio
15 Giugno 2025

Dopo il trionfo allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli - prima donna a calcare...

Leggi l'articoloDetails
“Il Sud ha vinto”. Questa sera, a Modugno, l’ultimo libro di Lino Patruno

“Il Sud ha vinto”. Questa sera, a Modugno, l’ultimo libro di Lino Patruno

11 Giugno 2025
Scacciarischi 2024-2025

A Bari, match finale per il progetto “Gli Scacciarischi 2024/2025”

8 Giugno 2025
Inaugurazione infopoint Binetto

A Binetto nasce il nuovo infopoint, finanziato dal Gal Nuovo Fior d’Olivi

6 Giugno 2025
Dopo “I venerdì letterari”, altri quattro appuntamenti per “Rinascita del territorio”

Dopo “I venerdì letterari”, altri quattro appuntamenti per “Rinascita del territorio”

24 Maggio 2025

Rubriche

La fragranza inebriante della “faldacchea”, il “dolce delle spose”
La Rubrica di Alina#Bellezze di Puglia

La fragranza inebriante della “faldacchea”, il “dolce delle spose”

by La Redazione
14 Giugno 2025

Ho casualmente scoperto un dolcetto prelibato tipico della città di Turi, in Puglia, la "faldacchea", il suo aspetto è così...

Nerone

Nerone

13 Giugno 2025

Mensile Online

DaBitonto.com

Privacy Policy Cookie Policy

Follow Us

  • Il Progetto
  • Redazione
  • La tua pubblicità
  • Contatta la redazione

© 2024 daBITONTO / Gruppo Intini srl - P.IVA 07183780720 Testata giornalistica – Reg. stampa n.684/2013 Tribunale di Bari
powered by Comma3

No Result
View All Result
  • Home
  • Cronaca
  • Politica
  • Cultura e Spettacolo
  • Sport
  • Aziende
  • Rubriche

© 2024 daBITONTO / Gruppo Intini srl - P.IVA 07183780720 Testata giornalistica – Reg. stampa n.684/2013 Tribunale di Bari
powered by Comma3