Il diniego al rilascio dell’autorizzazione unica, necessaria per la realizzazione di un parco eolico da cinque pale in territorio di Bitonto, è illegittimo, in quanto espresso in contrasto sia con alcuni principi normativi che con le prescrizioni stabilite in sede cautelare dai giudici amministrativi.
Il provvedimento del 2023 della Regione Puglia deve essere quindi annullato. E il procedimento, stoppato da via Gentile, a causa del parere negativo reso dalla Sezione Paesaggio, ripreso nuovamente.
A stabilirlo è stato nei giorni scorsi il Tar, accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti presentati dalla Rwe Renewables Italia s.r.l.
Della società romana il progetto dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, risalente già a sedici anni fa e rimaneggiato in seguito alle prescrizioni degli enti preposti.
L’idea originaria, presentata nel 2009 dalla Guastamacchia S.p.A., era di installare infatti nella frazione bitontina di Mariotto ben quindici turbine. A seguito delle determinazioni del 2012 della Provincia di Bari, deputata a rilasciare parere di compatibilità e incidenza ambientale, e dell’Ufficio regionale competente in materia di paesaggio, la proposta fu adeguata a otto aerogeneratori e, dopo la doppia voltura dell’iter autorizzativo, prima alla Innogy S.p.A. e poi alla Rwe, a soli cinque.
In fase di conferenza di servizi, il progetto definitivo, presentato nel 2021, trovò la conferma del parere positivo da parte della Città Metropolitana e l’ok dell’Arpa Puglia. La società rassicurò anche il Servizio Coordinamento Servizi Territoriali, evidenziando come l’impianto non avrebbe comportato l’abbattimento di olivi né intercettato o interferito con colture di pregio, ma trovò dinanzi lo scoglio duro della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Vane le trattative per superare le criticità tramite misure di mitigazione e compensazione ambientale, e finanche la delocalizzazione della stazione: per l’ufficio, nonostante l’assenza di vincoli nelle aree di intervento, il parco eolico non avrebbe dovuto essere realizzato. Parere negativo, mai prodotto alla società proponente, che avrebbe determinato “la mancanza degli elementi essenziali alla prosecuzione del procedimento”, secondo la Regione, tanto da negare nell’aprile 2023 il rilascio dell’autorizzazione unica.
Provvedimento impugnato dalla Rwe Renewables Italia s.r.l. e per cui, già nel luglio 2023, il Tar, rammentando le nuove disposizioni nazionali ed europee, aveva raccomandato il “riesame, al fine di meglio tener in considerazione sia il mutato quadro normativo, sia l’interesse pubblico della realizzazione dei cosiddetti impianti FER”.
Ordinanza cautelare di cui non si sarebbe tenuto conto: la Regione non avrebbe effettuato “una nuova ponderazione degli interessi in gioco”, ma avrebbe negato ancora l’istanza continuando a “recepire acriticamente i pareri negativi espressi” dall’articolazione dell’ente, a cui avrebbe attribuito un “insussistente potere di veto”.
Tante le violazioni riconosciute dai giudici amministrativi, che hanno quindi disposto l’annullamento dei provvedimenti e condannato via Gentile al pagamento delle spese processuali.

















